Il Codice della privacy, D.Lgs 196/03, entrato in vigore il 1° gennaio 2004 riunisce in un unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni inerenti il trattamento, inteso in senso generico come raccolta, organizzazione e gestione di dati personali. Prevede, altresi, anche importanti innovazioni tenendo conto della “giurisprudenza” del Garante e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza e una misura minima prevista dall’art. 34 del D. Lgs. 196/03 per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici. Per le sue caratteristiche, il D.P.S. puo essere adottato dal Titolare del trattamento come misura di sicurezza idonea, avendo lo scopo di descrivere la situazione attuale (analisi dei rischi, distribuzione dei compiti, misure approntate, distribuzione delle responsabilita ecc.) ed il percorso di adeguamento prescelto dall’azienda per adeguarsi alla normativa privacy.
Si tratta di un'analisi strutturata dei dati personali trattati in Azienda, dell'organizzazione della sicurezza dei dati e delle misure in essere e da pianificare per mettere e mantenere in sicurezza i dati. Da questo documento derivano tutte le altre azioni richieste dal D.lgs.196/2003: misure minime, informative e formative, lettere d'incarico al personale preposto.
Come stabilito dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’ALLEGATO B il Documento Programmatico sulla Sicurezza contiene idonee informazioni riguardo:
CONSEGUENZE PER L’INADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI A TUTELA DEI DATI PERSONALI
OMESSA O INCOMPLETA NOTIFICAZIONE:
INOSSERVANZA DELLE RICHIESTE DEL GARANTE E OMISSIONI NELLE INFORMAZIONI:
OMESSA O NON CORRETTA INFORMATIVA ALL’INTERESSATO:
CESSIONE DEI DATI IN VIOLAZIONE DELL’ART. 16 O VIOLAZIONE DI ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI:
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI:
OMESSA ADOZIONE DI MISURE NECESSARIE ALLA SICUREZZA DEI DATI:
INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE:
FALSITA' NELLE DICHIARAZIONI E NOTIFICAZIONI AL GARANTE: